Volontario

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Secondo l’articolo 17 del Codice del Terzo Settore è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune. Tale attività può essere svolta anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti. Infatti il volontario non può percepire alcuna retribuzione o altro tipo di ricompensa né dall’ente entro il quale svolge l’attività, né al beneficiario ultimo di tale sua attività, sia nel caso il volontario lo svolga a di fuori di un ente, sia quando afferisca ad un’organizzazione di terzo settore.  

Al volontario spettano solo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, essendo, invece, sempre vietati i rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui è socio/associato o per il tramite del quale svolge l’attività di volontariato. Gli Enti del terzo Settore hanno l’obbligo ai sensi dell’articolo 18 del Codice del Terzo Settore di assicurare tutti i volontari di cui si avvalgono nell’esercizio delle loro attività e di iscrivere i volontari non occasionali anche in uno specifico registro.

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