Regime forfettario degli ets non commerciali
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Regime forfettario degli ets non commerciali
La nuova disciplina delle imposte sui redditi degli ETS entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: a) l’entrata in funzionamento del Registro Unico del Terzo settore; b) l’approvazione da parte della Commissione UE della nuova regolamentazione (art. 104, co. 2, CTS).
Quanto si espone di seguito entrerà quindi in vigore con tale decorrenza.
L’art. 79 del D Lgs. 3.7.2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) nei commi 5 e 5-bis definisce gli Enti del terzo settore (ETS) non commerciali e quelli commerciali, con riguardo alla presenza di una prevalenza delle entrate commerciali o, al contrario, di quelle non commerciali.
Per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e per le Associazioni di promozione sociale (APS) sono previste disposizioni speciali di de-commercializzazione di alcune attività negli articoli 84 e 85 del CTS (simili a quelle vigenti prima del CTS), che sono trattate nelle schede dedicate al regime tributario di queste due categorie di enti e che evidentemente incidono sulla loro natura commerciale o non commerciale, che comunque, in genere, proprio grazie a queste disposizioni, saranno classificabili tra gli ETS Non commerciali.
Gli ETS commerciali in base alle disposizioni contenute nei richiamati commi 5 e 5-bis dell’art. 79 CTS applicano sempre le regole di tassazione sui redditi previste per gli enti commerciali dal TUIR, vale a dire la tassazione dell’intero reddito come reddito d’impresa, quantificato secondo il principio di derivazione dall’utile risultante dal bilancio secondo le modalità e i limiti contenuti negli articoli da 81 a 142 del TUIR. Le imprese sociali sono sempre considerate ETS commerciali, ma hanno alcune regole specifiche, anche fiscali, contenute nel D Lgs. 3 luglio 2019, n, 112, in particolare nell’art. 18.
L’ETS non commerciale è anch’esso tassato in via generale come un ente non commerciale non iscritto al RUNTS secondo le disposizioni del TUIR, quindi in base alle varie categorie di reddito prodotte (redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi), ma con alcune peculiarità previste dal CTS.
Due tra le peculiarità più rilevanti sono:
- il regime forfettario di tassazione dell’eventuale reddito d’impresa prodotto da una o più attività commerciali non prevalenti gestite dall’ETS Non commerciale, che è previsto nell’art. 80 del CTS;
- Il regime forfettario riservato agli Organismi di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) previsto dall’art. 86 del CTS.
Va ricordato che per gli enti non commerciali non iscritti come ETS resta in vigore il regime forfettario previsto dall’art. 145 del TUIR, purché tali enti siano ammessi al regime di contabilità semplificata (quindi ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/1973 non abbiano ricavi o entrate superiori a 400 mila euro nell’anno precedente se producono in via prevalente servizi e a 700 mila euro in presenza prevalente di altre attività). Quest’ultimo regime prevede di determinare il reddito dell’attività secondo le percentuali di redditività applicate ai ricavi e proventi risultanti dalla tabella seguente:
ATTIVITA’ PREVALENTE | Prestazione di servizi | Altre attività |
% di redditività sui componenti positivi annuali dell’attività commerciale | Fino a euro 30.000: 15% | Fino a euro 50.000: 10% |
% di redditività sui componenti positivi annuali dell’attività commerciale | Da euro 30.001 a 360.000: 25% | Da euro 50.001 a 1.000.000: 15% |
Per le sole associazioni o società sportive dilettantistiche non ETS, e non per gli altri enti non commerciali non iscritti agli ETS, resta applicabile dopo l’efficacia del nuovo regime di imposizione sui redditi anche il più conveniente regime forfettario previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, che prevede un coefficiente di redditività unico del 3% sui ricavi purché connessi all’attività istituzionale e non superiori a 400 mila euro.
In entrambi i casi al reddito determinato con il coefficiente vanno aggiunte eventuali plusvalenze patrimoniali.
Il nuovo regime riservato dall’art. 80 del CTS alle eventuali attività commerciali degli ETS Non commerciali prevede che:
- Il regime è opzionale e serve a determinare il reddito d’impresa delle attività svolte in forma commerciale;
- si applica determinando sui proventi di queste attività il reddito con le seguenti percentuali, inferiori a quelle previste dal prima citato art. 145 TUIR (si veda la tabella precedente):
ATTIVITA’ PREVALENTE | Prestazione di servizi | Altre attività |
% di redditività sui componenti positivi annuali dell’attività commerciale | Fino a euro 130.000: 7% | Fino a euro 130.000: 5% |
% di redditività sui componenti positivi annuali dell’attività commerciale | Da euro 130.001 a 300.000: 10% | Da euro 130.001 a 300.000: 7% |
% di redditività sui componenti positivi annuali dell’attività commerciale | Da euro 300.001: 17% | Da euro 300.001: 14% |
- questo regime forfettario non ha limiti di componenti positivi;
- alla redditività dei componenti positivi vanno aggiunti, per determinare il reddito d’impresa, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, i dividendi e interessi e, infine, i proventi immobiliari;
- eventuali componenti positivi o negativi a tassazione o deduzione differiti, presenti all’inizio del periodo d’imposta in cui si inizia ad applicare il regime forfettario, devono essere tassati o dedotti nell’ultimo periodo precedente;
- gli ETS che adottano questo regime sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale (gli ISA).
Per lo speciale regime forfettario applicabile a ODV e APS si rinvia alle schede relative a questi ETS. [ratings]