Patrimonio

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L’art. 8 del Codice del Terzo Settore (il D Lgs. 3.7.2017, n. 117, di seguito richiamato come CTS) disciplina la destinazione del patrimonio e l’assenza dello scopo di lucro degli Enti del Terzo Settore (nel prosieguo indicati come ETS).
Il patrimonio deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria e non può essere distribuito, né in forma diretta né in forma indiretta (si veda la voce “Distribuzione indiretta di utili”), a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, altri componenti di organi sociali e sovventori.
L’art. 8 comma 2 precisa che avanzi di gestione, fondi e riserve non possono essere distribuiti anche nel caso di recesso e in ogni altro caso di scioglimento individuale del rapporto associativo (ad es. nei casi di esclusione o di decesso dell’associato). Lo statuto dell’ETS dovrà disciplinare in questi casi la sorte della quota associativa iniziale versata dall’associato.
L’art 9 del CTS disciplina la devoluzione del patrimonio residuo dell’ETS in caso di scioglimento dell’ente. Esso deve essere destinato ad altri ETS, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali applicabili, ovvero, in mancanza di previsione sull’ente destinatario inserita nello statuto o di decisione adottata dell’organo sociale competente, va devoluto alla Fondazione Italia Sociale. In tutti i casi è vincolante prima della devoluzione parere positivo dell’Ufficio del Registro unico del Terzo settore. L’art. 21 CTS prevede come elemento obbligatorio dell’atto costitutivo di un ETS (e dello statuto che ne è parte) le regole di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell’ente.
L’art. 10 del CTS prevede inoltre che gli ETS dotati di personalità giuridica e iscritti nel Registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni separati destinati ad uno specifico affare secondo gli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Il patrimonio dell’ETS deve risultare per gli ETS non piccoli (questi ultimi infatti possono tenere una semplice contabilità di cassa e presentare un rendiconto per cassa- cfr. art. 13, comma 2, CTS) descritto annualmente nella situazione patrimoniale del bilancio di esercizio.
L’art. 22 commi 3, 4 e 5 del CTS introduce il concetto di “patrimonio minimo” degli ETS con personalità giuridica. Per il conseguimento della personalità giuridica tale patrimonio minimo è fissato in un importo risultante dall’atto costitutivo in misura non inferiore a 15 mila euro per le associazioni e a 30 mila euro per fondazioni. In sede di costituzione spetta al notaio che redige l’atto costitutivo dell’ETS verificare l’esistenza del patrimonio minimo (e in seconda battuta su richiesta degli interessati all’ufficio del Registro unico del Terzo settore). Successivamente spetta all’organo amministrativo, e in caso di sua inerzia all’organo di controllo, verificare se dal bilancio di esercizio, o da situazioni patrimoniali redatte nel corso dell’esercizio, risulti la perdita di oltre un terzo del patrimonio minimo. In tal caso questi organi devono convocare l’assemblea – o altro organo sociale competente – per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la trasformazione in associazione non riconosciuta ovvero la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Dalla regolamentazione si desume che in sede di costituzione il patrimonio minimo è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero, in alternativa, da altri beni diversi dal denaro valutati mediante una perizia giurata da allegare all’atto costitutivo. Successivamente, durante la vita dell’ente, è invece da considerare -si ritiene- il patrimonio netto risultante dal bilancio, vale a dire la differenza tra le attività e le passività dell’ente risultanti dallo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, in analogia a quanto previsto per le società di capitali in base agli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod.civ.

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