Organo di controllo
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Organo di controllo
L’Organo di controllo degli Enti del Terzo settore (di seguito ETS) è regolato dall’art. 30 del Codice del Terzo settore (il D Lgs. 3.7.2017, n. 117, di seguito indicato come CTS). Come il revisore e l’organo amministrativo è nominato inderogabilmente dall’assemblea nelle associazioni.
Esso può essere collegiale o monocratico. Nel primo caso la norma non fissa un numero minimo o massimo di componenti, che dovrà essere fissato dallo statuto del singolo ETS. Anche la presenza o meno di componenti supplenti non è prevista dalla norma ma potrà essere stabilita nei singoli statuti.
L’organo di controllo è sempre obbligatorio nelle fondazioni oppure quando l’ETS ha patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del CTS, mentre è previsto nelle associazioni allorché siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti parametri dimensionali:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110 mila euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 5 unità a tempo pieno.
Almeno un componente dell’organo di controllo deve avere i requisiti professionali previsti dall’art. 2397 per i sindaci delle società per azioni (quindi essere iscritto all’Albo dei commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro o all’elenco dei revisori legali dei conti professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche) e a ciascun membro si applicano le incompatibilità previste dall’art. 2399 del cod. civ., che stabilisce la ineleggibilità, o la decadenza se già in carica, allorché il componente:
- È interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- È coniuge, parente o affine entro il quarto grado di uno o più amministratori dell’ETS o di enti da questo controllato o che lo controllano o che sono soggetti ad un comune controllo (la seconda e la terza sono ipotesi di improbabile configurazione almeno presso le associazioni);
- È legato all’ETS o ad enti da questi controllati o che lo controllano o soggetti a comune controllo (vedi nota al caso precedente) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti patrimoniali, che ne compromettono l’indipendenza.
Si può ipotizzare anche la decadenza nel caso dell’unico componente dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c. che li perda in un momento successivo alla nomina.
Come previsto per i sindaci nelle società commerciali e cooperative l’organo di controllo degli ETS vigila:
-sull’osservanza della legge e dello statuto
– sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
– nonché sull’adeguatezza dell’assetto, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’art. 30, comma 6, del CTS con riferimento alla seconda tipologia di controlli richiama, in quanto applicabile, il D Lgs. 231 del 2011, concernente la responsabilità degli enti nel caso di compimento di specifiche tipologie di reati da parte dei soggetti apicali e le procedure che possono essere poste in essere per evitare o almeno ridurre la possibilità del loro compimento.
Il CTS prevede inoltre, come accade per le società non a capitale diffuso o per quelle non quotate, la possibilità di attribuire all’organo di controllo la revisione legale dei conti prevista e regolata dal successivo articolo 31, purché l’organo sia composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro tenuto dal MEF.
L’organo di controllo ha inoltre i seguenti compiti aggiuntivi rispetto ai compiti attribuiti ai sindaci delle società:
- Monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo al rispetto delle previsioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS (art. 30, comma 7)
- Attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal DM 4 luglio 2019; tale attestazione deve risultare dal bilancio sociale stesso (art. art. 30 comma 7);
- Quando il patrimonio risulta diminuito di oltre un terzo nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute in caso di inerzia degli amministratori deve senza indugio convocare l’assemblea per l’assunzione dei provvedimenti previsti dall’art. 22, co. 5.
L’art. 30 del CTS non prevede la predisposizione di una relazione annuale all’assemblea da parte dell’organo di controllo, ma si deve ritenere che tale adempimento sia dovuto in quanto richiamato nell’art. 29, co. 2. Inoltre si potrebbe arrivare a tale conclusione, ritenendo tutte le norme di funzionamento dell’organo compatibili contenute nella regolamentazione del codice civile riguardante i sindaci delle S.p.a. applicabile in forza del generico rinvio alle norme codicistiche presente nell’art. 3, 2, CTS.
I componenti dell’organo di controllo possono anche individualmente e in qualsiasi momento effettuare atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizia sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari (art. 30, comma 8, CTS).
L’organo di controllo può agire con una denunzia al Tribunale per gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.cv. (art. 29, co. 1, CTS)
Se riceve una denunzia di fatti censurabili da un associato (soglia elevata ad un decimo degli associati per le associazioni con oltre 500 associati) deve tenerne conto e riferirne nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’art. 2407 c.c. (art. 29, co. 2, CTS).
L’organo di controllo, come gli amministratori, i direttori generali e il revisore legale risponde nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, 2396 e 2407 c.c. e dell’articolo 15 del D lgs. 39 del 2010 in quanto compatibili (art. 28 CTS). I compensi dei componenti dell’organo ricevuti dall’ente devono essere pubblicati sul sito internet o in modalità analoga negli ETS con ricavi, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro.