Organo di amministrazione (amministratori)

Organo di amministrazione (amministratori)

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Gli organi sociali obbligatori previsti dal Codice del Terzo Settore (il D Lgs. 3.7.2017, n. 117, di seguito richiamato come CTS) per gli Enti del Terzo Settore (nel prosieguo indicati come ETS) è naturalmente presente l’organo di amministrazione, che è regolato dagli articoli da 26 a 28 del CTS.

Nelle associazioni l’organo di amministrazione deve essere nominato dall’assemblea – nell’atto costitutivo per i primi amministratori- e deve essere composto per la maggioranza da componenti scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Lo statuto può riservare la nomina di uno più membri a particolari categorie di associati.

Nelle fondazioni la competenza della nomina e le caratteristiche dei nominati sono invece affidate allo statuto.

Per tutti gli ETS si applica per espresso richiamo l’art. 2382 cod. civ., che stabilisce inderogabilmente che non può essere nominato Amministratore – e se nominato decade dalla carica – l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Lo statuto può fissare specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori. La nomina di uno più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad altri ETS o enti senza scopo di lucro o religiosi.

Per gli ETS è prevista la pubblicità dei nomi degli amministratori, di quelli a cui è attribuita la rappresentanza dell’ente precisando se disgiuntamente o congiuntamente (nonché si ritiene delle cariche e delle deleghe attribuite), mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. E’ fatto obbligo agli stessi entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina di procedere all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori degli ETS è generale e le relative limitazioni (previste nello statuto o nella delibera di nomina) sono opponibili a terzi se iscritte nel Registro unico (art. 26, comma 7, CTS): vi è quindi un’inversione del principio attualmente vigente per le società di capitali, per le quali l’art. 2384 cod. civ. prevede che le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi anche se iscritte al Registro delle imprese, salva la prova del dolo del terzo.

In forza del generale rinvio alle norme del Codice civile, in quanto non derogate dai contenti del CTS, contenuto nell’art. 3, comma 2, del CTS si devono ritenere applicabili in quanto compatibili con la natura dell’ente le previsioni dei seguenti articoli del Codice, riguardanti gli amministratori delle società per azioni:

  • L’art. 2380 c.c. secondo cui la gestione spetta esclusivamente agli amministratori e spetta al Consiglio di amministrazione la nomina del presidente se non vi ha provveduto l’Assemblea

  • L’art. 2381 c.c. sui compiti del presidente, sulla possibilità e i limiti di delega di poteri ad un Comitato esecutivo o ad uno o più amministratori se ciò è previsto dallo statuto e sull’obbligo delgi amministratori di agire in modo informato;

  • l’art. 2383 c.c. sulla durata massima dell’incarico (3 anni, da ritenersi derogabili entro limiti ragionevoli dallo statuto), sulla rieleggibilità salvo diversa previsione dello statuto e sulla revocabilità; 

  • gli artt. 2385 e 2386 c.c sui casi e sulle modalità di cessazione degli amministratori;

  • l’art. 2388 c.c. sulle modalità di deliberazione del Consiglio di amministrazione;

  • l’asrt. 2389 c.c. sui compensi spettanti agli amministratori, con l’esclusione del comma 2 che prevede la possibilità di partecipazione agli utili, che è da ritenersi in contrasto con il divieto di distribuzione delgi utili o avanzi di gestione prevista dall’art. 8 del CTS;

  • l’art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza;

  • l’art. 2391 c.c. sull’interesse potenzialmente in conflitto con quello dell’ente che un amministratore può avere in una determinata operazione dell’ente e sulle relative conseguenze va in realtà sostituito dall’art. 2475-ter c.c. relativo alle S.r.l. per precisa indicazione dell’art. 27 CTS; quest’ultimo articolo prevede che il conflitto di interessi non comporta come automatismo la nullità della delibera ma che i contratti conclusi dagli amministratori in queste condizioni possono essere annullati su domanda dell’ente, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo; la deliberazione assunta con il voto determinante di un amministratore in conflitto può essere impugnata entro 90 giorni dagli amministratori o dall’organo di controllo o dal revisore legale dei conti.

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