Nozione e qualifica di impresa sociale
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Nozione e qualifica di impresa sociale
L’articolo 1 comma 1 del DLGS 112/2017 recita “ possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (tutte le società), che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività»
La fattispecie ‘impresa sociale’ è costituita, unicamente, dai seguenti sei presupposti:
(i) un ente di diritto privato;
(ii) un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzataal fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
(iii) un esercente in via principale specifiche attività, denominate di interesse generale;
(iv) un ente mosso da «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»;
(v) un ente non lucrativo, a meno che esso sia una società, alla quale è consentito perseguire un limitato scopo di lucro soggettivo;
(vi) un ente iscritto nella sezione speciale delle imprese sociali di un registro delle imprese.
Da tali presupposti ne deriva che possono essere imprese sociali, oltre le cooperative sociali che sono di diritto imprese sociali ai sensi dell’articolo 4 comma 1 primo periodo ( «Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1»), possono acquisire la qualifica di Impresa Sociali altresì le altre organizzazioni di diritto privato ( Associazioni, APS, Fondazioni, Società – ad esclusione della SRL unipersonale- comprese le cooperative non sociali)
Ma per qualificare come impresa sociale una determinata cooperativa sociale, non occorre, ad esempio, accertare che tale cooperativa sociale persegua «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», poiché questo elemento della fattispecie astratta di ‘impresa sociale’ non integra la fattispecie astratta di ‘cooperativa sociale’.
Il comma dell’articolo 1 determina altresì, per negazione, che sono escluse dall’acquisizione della qualifica di impresa sociale le Società con unico socio le Amministrazioni Pubbliche ed gli Enti che operano solo con propri associati.