Misure a sostegno per le imprese sociali

Misure a sostegno per le imprese sociali

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Uno dei motivi del mancato successo dell’abrogato d.lgs. 155/2006, sotto il profilo della natalità delle imprese sociali (diverse dalle cooperative sociali) costituite, è di fatto da imputarsi a vari fattori, anche organizzativi, come il divieto totale di distribuire dividendi ai soci; ma la ragione principale, in particolar risiede nella mancanza di norme fiscali ed agevolazioni specifiche, in grado di promuovere la costituzione di imprese sociali (soprattutto rispetto al regime fiscale di particolarmente favorevole per le cooperative sociali). Il legislatore, sulla base delle indicazioni della legge delega 106/2016, ha posto le basi per colmare questa lacuna attraverso una previsione ad hoc e specificatamente l’art. 18 d.lgs. 112/2017. La normazione fiscale prevista dall’art. 18 è la detassazione degli utili ed avanzi di gestione. Tali avanzi/utili di gestione possono essere destinati da parte dell’impresa sociale allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ovvero a riserva indivisibile in sospensione d’imposta, nonché al versamento del contributo dovuto per l’attività ispettiva o ad aumento gratuito del capitale sociale a fini della sua rivalutazione (commi 1 e 2), nei limiti in cui questa rivalutazione è ammessa dall’art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 112/2017.
Un ulteriore misura fiscale (commi 3-6 dell’articolo 18) – ripresa dalla disciplina delle start-up innovative e delle PMI innovative di cui, rispettivamente, all’art. 29 del D.L. 179/2012 all’art. 4 del D.L. 3/2015 – è la detrazione d’imposta (per le persone fisiche) o la deduzione dal reddito (per le società e gli altri enti giuridici) del trenta per cento delle somme investite nel capitale sociale di un’impresa sociale in forma societaria (anche cooperativa). Per tale agevolazione sono previsti condizioni e limiti. L’impresa sociale, del cui capitale sociale si tratta, deve essere una società costituita dopo, o comunque non più di trentasei mesi prima, l’entrata in vigore del decreto (il 20 luglio 2017) e deve in ogni caso aver acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente a tale data, cioè sulla base del nuovo decreto e non già dell’abrogato d.lgs. 155/2006. Questa seconda misura è estesa alle fondazioni imprese sociali, ovverosia agli atti di dotazione o ai contributi al patrimonio delle fondazioni che abbiano le caratteristiche testé descritte con riguardo alle imprese sociali in forma societaria. Altra misura (comma 8 dell’articolo 18) determina l’estensione alle imprese sociali costituite in forma di società (anche cooperativa) la possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso piattaforme online (c.d. crowdfunding).

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