Lavoro nell’impresa sociale
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Lavoro nell’impresa sociale
Il Decreto Legislativo 112 dedica un’attenzione particolare a tutti gli stakeholder che operano con l’organizzazione Impresa Sociali e, nell’alveo di tale visione, un ruolo rilevante rivestono i lavoratori della stessa struttura. A testimonianza di ciò, l’articolo 13 “Lavoro nell’impresa sociale” prevede in primis che i lavoratori abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. Tale principio di equità retributiva è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano e stabilisce che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Altro sostegno importante, già previsto dal precedente Decreto Legislativo 155/2006 è la previsione di misure di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell’impresa sociale che risulta in linea con il coinvolgimento di altri stakeholders ( Utenti e beneficiari). Tra i lavoratori una posizione speciale è occupata, nelle imprese sociali di inserimento lavorativo, dalle persone di cui all’articolo 2 comma 4 del DLGS 112/2017 che non sono solo lavoratori ma altresì beneficiari, cioè persone agendo nel cui interesse l’impresa sociale persegue per l’appunto “l’interesse generale” (principio cardine dei entrambi di decreti 112/2017 e 117/2017) ed i fini istituzionali delle Imprese Sociali. Le figure di lavoratori previste dall’articolo 2 comma 4 del 112/2017 sono:
“a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.” Tale articolo amplia le categorie di lavoratori “svantaggiati” previsti dall’articolo 4 della Legge 381/91 (“Disciplina delle cooperative sociali”) richiamando il Regolamento UE 651/2014 che definisce lavoratore svantaggiato chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
L’impresa sociale di inserimento lavorativo dovrà impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alla a) e B) dell’articolo 2 comma 4 del DLGS 112 non inferiore al 30%.