Fondatore

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Il fondatore è la figura essenziale della fondazione, che consegue ad un atto di volontà del fondatore di voler costituire un siffatto ente, spogliandosi, in modo definitivo, della disponibilità dei beni che destina allo scopo. Tale atto è atto unilaterale, non recettizio (nel caso in cui la fondazione sia costituita da più persone si avrà una pluralità di atti unilaterali).
In definitiva, il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione e, quindi, la fornisce la fondazione dei mezzi patrimoniali necessari alla sua operatività.
Nell’ipotesi di costituzione indiretta della fondazione il fondatore si limita ad indicare gli elementi essenziali (patrimonio e scopo,) lasciando l’integrazione degli altri elementi dell’atto (Statuto) all’opera di un terzo arbitratore.
Il fondatore, in pendenza del riconoscimento, può dare inizio all’attività dell’opera a cui la fondazione è stata preposta: in questo caso la costituzione di fondazione non è revocabile.
Ai sensi dell’art.8 comma 2 del Dlgs n.117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione ai fondatori delle fondazioni che hanno acquisito la qualifica di Ente del terzo Settore (ETS).

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