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Fondo unico nazionale – FUN

Fondo unico nazionale – FUN

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L’art. 62 dispone in merito al finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato, tramite l’istituzione del FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall’ONC.
Il FUN costituisce patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell’ONC, e dei CSV
Ogni FOB provvede a destinare ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

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