Estinzione e scioglimento dell’Ente/Devoluzione del patrimonio
How Can We Help?
Estinzione e scioglimento dell’Ente/Devoluzione del patrimonio
E’ sancito l’obbligo, in caso di destinazione del patrimonio per lo scioglimento (art. 9), di ottenere il previo parere positivo da parte del Registro unico nazionale del Terzo settore per la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, continua l’art. 9, sono nulli ed è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per gli organi amministrativi che hanno commesso la violazione.