Distribuzione indiretta di utili

Distribuzione indiretta di utili

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L’art. 8 del Codice del Terzo Settore (il D Lgs. 3.7.2017, n. 117, di seguito richiamato come CTS) che riporta la rubrica “Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro”, in coerenza con le caratteristiche soggettive degli Enti del Terzo Settore stabilite nel precedente art. 4 che devono risultare dallo Statuto dell’ente, prevede in sintesi:

  • che il patrimonio degli Enti del Terzo Settore (di seguito indicati come ETS), che comprende anche tutti ricavi, proventi ed entrate conseguite da questi enti, deve essere utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • che è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali; anche nei casi di recesso, esclusione o decesso dell’associato non possono essere restituiti all’associato o ai suoi eredi somme aggiuntive rispetto alla quota inizialmente versata; per quanto riguarda la quota versata va in ogni caso verificato se lo statuto ne prevede la restituzione;
  • la distribuzione indiretta di utili, anch’essa vietata, come si è detto poc’anzi, riguarda in genere casi di erogazione surrettizia di utili o di fondi dell’ente; in relazione a questa proibizione il comma 3 dell’art. 8 del CTS vieta:
    a) di erogare a chi riveste cariche negli organi sociali (componenti del Cda, dell’organo di controllo, ecc.) compensi non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; per valutare questa proporzionalità si guarda anche ai livelli di compensi riconosciuti in enti comparabili per settore e condizione;
    b) di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori di oltre il 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro, salvo le comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;
    c) di acquistare da terzi beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni siano superiori al relativo valore di mercato (la norma indica il concetto di “valore normale” che deve intendersi equivalere al valore di mercato tenendo conto delle medesime condizioni temporali, spaziali e competitive);
    d) la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi sociali, a lavoratori e collaboratori dell’ente e a coloro che donano allo ente; sono coinvolti insieme a questi soggetti legati all’ente, anche i loro parenti entro il 3° grado e gli affini fino al 2° grado e, si deve ritenere, pur in assenza di un richiamo letterale nella norma, anche i coniugi, nonché le società direttamente o indirettamente controllate o collegate ai soggetti prima elencati; la norma esclude però dal divieto le cessioni o prestazioni che costituiscono l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 5 svolta dall’ente;
    e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi per finanziamenti ricevuti superiori di 4 punti od oltre al tasso di riferimento, limite quest’ultimo che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’art. 9 del CTS disciplina la devoluzione del patrimonio residuo dell’ETS in caso di estinzione o scioglimento, che deve essere destinata ad altri ETS, salvo previsioni di leggi speciali applicabili, ovvero, in mancanza di previsione sull’ente destinatario nello statuto o di decisione dell’organo sociale competente, alla Fondazione Italia Sociale. In tutti i casi è vincolante per la devoluzione il preliminare parere positivo dell’Ufficio deputato alla tenuta del Registro Unico del Terzo Settore. A tutela del generale obbligo di trasparenza dell’ETS, ma anche per consentire un controllo sociale sul rispetto al divieto di distribuzione indiretta di utili nella modalità prima indicata alle lettere a), b) e d), l’art. 14 del CTS, al secondo comma, dispone l’obbligo per gli Enti con oltre 100 mila euro di ricavi, proventi ed entrate annuali di pubblicare annualmente sul proprio sito internet o in quello della propria rete associativa gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti agli associati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Circolare n. 2 del 11.1.2019 ha consentito la pubblicazione di queste informazioni con modalità similari al sito internet dell’ente, come per esempio sull’eventuale pagina Facebook. L’organo di controllo interno, dati i suoi compiti di generale verifica del rispetto della legge e dello statuto da parte dell’ETS (si veda il comma 6 dell’art. 30, CTS), deve periodicamente accertare il rispetto dei limiti e dei divieti concernenti la destinazione del patrimonio e degli utili stabiliti dall’art. 8 e, in caso di violazioni accertate, riferirne ai soci in assemblea e – si ritiene – segnalarne la violazione all’autorità ammnistrativa, salvo i casi più gravi in cui si configuri l’esistenza di reati quando destinataria della segnalazione sarà anche la magistratura.

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