Denominazione dell’impresa sociale
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Denominazione dell’impresa sociale
L’Art. 6 del Decreto Legislativo prevede, al primo comma, che “ la denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione di «impresa sociale». Di tal indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell’impresa sociale. “il terzo comma dell’articolo 6 recita “L’indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali”. Fondamentale pertanto che sia l’atto costitutivo che lo statuto per le imprese sociali di nuova costituzione prevedano l’indicazione di “impresa sociale” come modalità di riconoscimento della forma e del soggetto giuridico.