Costruzione dell’impresa sociale

Costruzione dell’impresa sociale

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L’art. 5 del DLGS 112/2017 disciplina la costituzione dell’impresa sociale presupponendo la forma dell’atto pubblico (forma ad substantiam che prescinde da quella necessaria per la costituzione dell’ente). Oltre a quanto specificamente richiesto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi dovranno esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del decreto e specificatamente indicare a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento all’attività di interesse generale come individuata dall’art. 2 e b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.
Per quanto concerne il sistema pubblicitario valido nei confronti di soggetti terzi, il comma 2 prevede che gli atti costitutivi, le modificazioni gli altri atti relativi all’impresa (ad esempio la modifica degli statuti) devono essere depositati, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione. Va precisato, altresì, che nel Codice del Terzo settore è espressamente previsto che per le imprese sociali, detta iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
L’art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, da delle precisazioni prevedendo che le imprese sociali «depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c); e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa».
Per quanto riguarda l’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese dovrà acquisire la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Avvenuta l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese la stessa sarà comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente (sino all’istituzione del Registro, ad uno dei Registri attualmente previsti dalla normativa di settore), che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.

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