Convenzione (amministrazione pubblica)
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Convenzione (amministrazione pubblica)
Una parte del Codice (il Titolo VII, artt. 55-57) è dedicata anche alla disciplina dei rapporti degli ETS con la Pubblica Amministrazione. In particolare si richiama la possibilità di attuare forme di collaborazione attraverso gli strumenti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento; ciò non rappresenta alcuna rilevante novità, tanto che si contestualizzano tali modalità di collaborazione entro i confini della legge, n. 241/1990, nonché delle norme relative alla programmazione sociale di zona.
Nei confronti di OdV e APS, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico viene mantenuta la facoltà di stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, che prevedano esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
In relazione al tema dell’affidamento dei servizi da parte della P.A. ci si aspettava qualche attenzione in più da parte dei decreti attuativi, anche in considerazione della Legge delega che prevedeva, tra l’altro, l’individuazione di “criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale (…)” (si veda art. 4, comma 1, lett. o) della Legge 106/2016).