Attività di impresa di interesse generale
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Attività di impresa di interesse generale
Sono le attività che le imprese sociali devono esercitare in via stabile e principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’elenco delle attività di impresa che normativamente sono intese di interesse generale sono previste nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (contenente la nuova disciplina delle imprese sociali) e all’interno di tale elenco le imprese sociali possono statutariamente prevedere di esercitare una o più di esse.
In ogni caso si considerano attività di impresa di interesse generale qualsiasi attività d’impresa, che, indipendentemente dal suo oggetto, occupa per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
c) persone beneficiarie di protezione internazionale, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.