Attività di controllo
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Attività di controllo
E’ l’attività con cui all’interno di un Ente del Terzo Settore si vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche per evitare commissione di reati verso la Pubblica Amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Attraverso tale attività si monitora anche l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell’esercizio di attività di interesse generale, di attività diverse, di raccolta fondi e di assenza di scopo di lucro.
E’ svolta da un organo di controllo, la cui esistenza nell’Ente è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Terzo Settore, quando questo è una Fondazione o è un’Associazione che abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’organo di controllo deve sempre essere previsto nello statuto dell’impresa sociale ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
Nel caso in cui l’Ente abbia l’obbligo di redigere un bilancio sociale, l’organo di controllo deve anche attestare la conformità di questo con le linee guida per la redazione del bilancio sociale adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.