Assemblee (delle associazioni)
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Assemblee (delle associazioni)
Sono le riunioni di tutti gli associati (o di una categoria di associati, se vi è una previsione statutaria di tal genere) in cui si assumono le decisioni inerenti l’indirizzo politico dell’Associazione.
Il Codice del Terzo Settore, all’art. 25, indica le competenze inderogabili dell’Assemblea, ricomprendendo, per esempio, il potere di nomina e di revoca degli organi associativi o l’approvazione del bilancio.
Nell’assemblea delle associazioni del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto di quell’Ente non dispongano diversamente.
Di regola, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Codice, ciascun associato in Assemblea ha un voto; però agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato però non può avere più di tre deleghe nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500.