Altri enti del terzo settore
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Altri enti del terzo settore
Come si evince dall’art. 1 del CTS, il riordino dell’intera materia e la revisione organica della disciplina degli enti di terzo settore (ETS), viene effettuata in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 9 nonché delle previsioni di cui agli artt. 18 e 118 della stessa (come peraltro richiesto dalla legge delega).
Palese, a tal riguardo, è il richiamo ai diritti dei cittadini riconosciuti dalla carta costituzionale, volti a rendere attuale lo sviluppo della loro personalità e la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, anche attraverso la partecipazione in tutte le formazioni sociali, tra cui ovviamente gli ETS, di cui lo stesso codice riconosce il valore e la funzione sociale (art. 2). Sempre nell’art. 2, tra i principi generali, viene sancito il perseguimento da parte degli enti di terzo settore, anche mediante forme di collaborazione con gli enti pubblici, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, punto focale della riforma quest’ultimo, in quanto la presenza di tali finalità rappresenta uno dei requisiti richiesti per l’inserimento degli ETS nel Registro unico nazionale.
La prima importante novità riguarda l’istituzione di una nuova categoria generale che prende il nome di Enti del terzo Settore (ETS), nella quale (art. 4, comma 1) vengono ricondotti “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Possono dunque qualificarsi ETS quei soggetti già con propria qualifica e caratteristiche specifiche (OdV, APS, impresa sociale …) oppure quei soggetti di natura privata che operano senza scopo di lucro, svolgendo attività di interesse generale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Ulteriore elemento essenziale che caratterizza gli enti del Terzo settore è il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: da ciò si evince che qualsiasi altra finalità non è ammessa.
Quelle appena menzionate sono le diverse tipologie di ETS alle quali si applica, in linea di principio, la normativa generale dettata dal Codice per tutti gli ETS a meno che non vi sia (sempre all’interno dello stesso Codice) una normativa specifica dettata per esse (è il caso ad esempio di alcune peculiari disposizioni dettate dal Codice solo per le ODV e le APS), che a quel punto prevale su quella generale.
Il Codice precisa inoltre che agli ETS possono applicarsi anche le norme del Codice civile (che la Riforma ha lasciato sostanzialmente immutato): l’art. 3 del Codice del Terzo settore ammette infatti l’applicazione agli ETS delle norme del Codice civile in presenza di lacune del nuovo diritto del Terzo settore e sempre che tali norme siano compatibili con la nuova disciplina del Terzo settore.