Accomodamento ragionevole

Accomodamento ragionevole

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La Convenzione ONU, all’art. 1, definisce “accomodamento ragionevole” “[…] le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”. Pertanto, laddove fosse necessario, per i motivi sopra descritti, ricorrere a un accomodamento ragionevole, il soggetto deputato dovrà dimostrare di aver posto in essere tutto quanto necessario e di essersi avvicinato il più possibile, nella situazione data, al godimento pieno del diritto in discorso. L’accomodamento ragionevole si applica a scuola, nei luoghi di lavoro, nelle procedure burocratiche e amministrative etc.



Parola tratta dalla pubblicazione “LE PAROLE GIUSTE MEDIA E PERSONE CON DISABILITÀ” a cura di Intesa San Paolo — edizione Novembre 2021 — La guida è scaricabile sul sito del Gruppo Intesa Sanpaolo

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