Organi sociali

Organi sociali

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Gli organi sociali obbligatori previsti dal Codice del Terzo Settore (il D Lgs. 3.7.2017, n. 117, di seguito richiamato come CTS) per gli Enti del Terzo Settore (nel prosieguo indicati come ETS) sono:

  • L’assemblea nelle associazioni – e nelle fondazioni se prevista – (art. 24 e 25 del CTS), a cui possono partecipare tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto dispongano diversamente (ma solo in senso riduttivo secondo la nota del 28 dicembre 2017 del Ministero del lavoro); il comma 5 dell’art. 24 consente nelle associazioni con non meno di 500 associati di prevedere nell’atto costitutivo o nello statuto assemblee separate per territorio o per categorie di associati, anche limitatamente a specifiche materie; le competenze inderogabili dell’assemblea delle associazioni ETS, ma non esaustive in quanto lo statuto ne può prevedere ulteriori, sono stabilite dall’art. 25 del CTS;
  • L’organo di amministrazione (artt. 26 – 28 CTS) che nelle associazioni deve essere nominato dall’assemblea e che deve essere composto nella maggioranza dei suoi componenti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, riservandone la nomina di uno p più a particolari categorie di associati; nelle fondazioni la competenza della nomina e le caratteristiche dei nominati sono invece affidate allo statuto; per tutti gli ETS lo statuto può fissare requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori; la nomina di uno più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad altri ETS o enti senza scopo di lucro o religiosi;
  • L’organo di controllo (artt. 29 e 30 CTS), che può essere anche monocratico e che è sempre obbligatorio nelle fondazioni e previsto nelle associazioni allorché siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110 mila euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 5 unità a tempo pieno; almeno un componente dell’organo di controllo deve avere i requisiti professionali previsti dall’art. 2397 per i sindaci delle società per azioni e si applicano le incompatibilità previste dall’art. 2399 del cod. civ.

Non è un organo sociale in senso stretto il revisore legale dei conti, previsto dall’art. 31 che deve essere nominato solo quando l’ETS supera per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 1.100.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 2.220.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 12 unità a tempo pieno. L’incarico è inoltre obbligatorio quando sono9 costituiti patrimoni separati ai sensi dell’art. 10 del CTS. In questi casi deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, che è legato da un contratto e non da un rapporto organico con l’ETS e a cui si applicano le disposizioni sulla revisione contenute nel D Lgs. 39 del 2010. La revisione legale in alternativa può essere attribuita all’organo di controllo, nel qual caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali deiconti iscritti nell’apposito registro tenuto dal MEF.

Naturalmente l’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere altri organi sociali facoltativi. E’ frequente la presenza del Collegio dei probiviri per decidere talune situazioni che si possono configurare tra gli associati o nel rapporto associativo. Spesso viene prevista la costituzione di un Comitato esecutivo a cui l’Organo di amministrazione attribuisce i compiuti di gestione ordinaria o comunque deleghe di poteri più o meno ampie. Sono altresì diffusi i comitati consultivi con varie competenze e finalità, come ad esempio la vigilanza sui servizi o il coinvolgimento degli associati.

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Anffas Nazionale APS – ETS – Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo
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