Gruppi di imprese sociali

Gruppi di imprese sociali

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L’articolo 4 del DLGS 112/2017 “Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi” ripropone quanto già previsto nel D.Lgs. n. l55/2006 in tema di disciplina dei gruppi di imprese sociali. Pertanto trova ancora applicazione la disciplina codicistica in materia di direzione e coordinamento di società (capo IX del titolo V del libro V del codice civile) e di gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies del codice civile). I gruppi di imprese sociali sono , pertanto, tenuti a:

– depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle imprese;

– redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata.

Bisogna altresì sottolineare che limite soggettivo all’accesso alla qualifica dell’impresa sociale rileva anche in sede di disciplina della struttura proprietaria: le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 165 del 2001 non possono esercitare attività di direzione coordinamento né detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’art. 2359 c.c.

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