Attività di interesse generale
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Attività di interesse generale
Sono le attività che gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali, devono svolgere in via esclusiva o principale.
L’elenco delle attività che normativamente sono intese di interesse generale sono previste nell’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e all’interno di tale elenco gli ETS possono statutariamente prevedere di esercitare una o più di esse.
Accanto alle attività di interesse gli ETS possono svolgere altre attività definite “diverse”, ma solo se secondarie e strumentali rispetto alle prime (art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ).