Personalità giuridica

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Seppure la Legge delega indichi tra l’oggetto della delega, all’art. 1, comma 2 lett. a) la revisione del Codice Civile, nella sua attuazione non è stato seguito quanto richiesto dalla delega: ad oggi le norme civilistiche in materia di associazioni, fondazioni e comitati restano in vigore, anche se il Codice del terzo settore regola alcuni aspetti prettamente connessi alla disciplina civilistica.
Infatti l’intero titolo IV (artt. 20-31) del Codice del Terzo settore introduce disposizioni per le associazioni e le fondazioni; è importante sottolineare che tali regole non hanno una portata generale a tutti questi enti come quelle del Codice Civile, ma si riferiscono solo a quelle associazioni e fondazioni che si qualificano come ETS.
In tal senso sono previsti all’art. 21 gli elementi essenziali da prevedere nell’atto costitutivo e nello statuto: denominazione, assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività di interesse generale, sede legale, eventuale patrimonio iniziale, norme su ordinamento, amministrazione e rappresentanza, diritti e obblighi dei soci, requisiti per l’ammissione dei soci e procedura secondo criteri non discriminatori, nomina dei primi componenti degli organi sociali, norme sulla devoluzione de patrimonio, durata dell’ente.
Da rilevare è senz’altro la previsione della semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica, per cui viene superato l’attuale sistema dell’Autorità Tutoria, a favore di una verifica da parte del Notaio della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, nonché del patrimonio minimo necessario, che è fissato in 15000 euro per le associazioni e 30000 per le fondazioni (art. 22, comma 4), e del relativo deposito sempre da parte del Notaio presso l’apposita sezione del Registro unico, secondo le procedure dettate dall’art. 22.
A differenza di quanto avviene oggi, il Codice pone di fatto in capo ai notai l’onere del controllo dei requisiti che un ente deve possedere per diventare ETS e per ottenere la personalità giuridica: nel momento in cui il notaio ritenga sussistenti tali requisiti invierà gli atti costitutivi e la relativa documentazione all’ufficio del Registro unico il quale si limiterà solo ad un controllo formale dei documenti presentati, senza operare un vero e proprio esame sostanziale degli stessi. Ci si limita a prendere atto del “valore” e della “funzione sociale” degli ETS, riconoscendoli senza bisogno di compiere ulteriori valutazioni. E ciò rappresenta finalmente un’attuazione più compiuta e coerente degli articoli 2, 18 e 118, c. 4 della Costituzione.
Ad oggi assistiamo pertanto ad un doppio binario: il mantenimento del regime del DPR 361/00 per l’acquisto della personalità giuridica in capo agli enti che non assumono la qualifica di ETS (e quindi il controllo e la concessione del riconoscimento da parte di Regioni/Province autonome e prefetture, le cui normative prevedono patrimoni minimi diversi l’uno dall’altro e generalmente più elevati di quelli previsti dal Codice del Terzo settore per gli ETS) e il nuovo regime agevolato di cui al Codice del terzo settore per gli ETS.
Peraltro, solo per le fondazioni con qualifica di ETS, è disposto che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

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